Regolamento per l’accesso e la fruizione delle aree di decollo del Monte Fuso

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Regolamento per l’accesso e la fruizione delle aree di decollo del Monte Fuso nell’ambito della disciplina del volo da diporto o sportivo senza motore.

Art. 1 Finalità e oggetto

Il presente regolamento disciplina l’accesso e la fruizione delle aree di decollo con deltaplano e parapendio del Monte Fuso ubicate in località prospiciente Campora (Comune di Tizzano Val Parma, identificata al foglio 45 particelle 58-59) e in località prospiciente Rusino (Comune di Tizzano Val Parma, identificata al foglio 45 particelle 136,141,137,150)-

Le aree sono così localizzate per la fruizione:

decollo prospiciente Campora – Cippo Monte Fuso:

  • Coordinate: 44°30’50.9 N – 10°16’36.3″ E
  • Altitudine decollo: 1075 m.s.l.m.
  • Esposizione: Nord, Nord-Est
  • Atterraggii ufficiali a vista dotati di manica a vento: Campora- azienda agricola “Notari Ugo”

decollo prospiciente Rusino:

  • Coordinate: 44°30’27.4″ N – 10°15’57.5″ E
  • Altitudine decollo: 1100 m.s.l.m.
  • Esposizione: Ovest, Nord-Ovest
  • Atterraggii ufficiali a vista dotati di manica a vento: Carpaneto – azienda agricola “Valenti Armando” (direzione ovest) e Groppo di Tizzano (direzione sud)

Art. 2 Gestione

La manutenzione e la gestione dell’area sono di pertinenza dell’Associazione Volo Libero Paraclub Monte Caio-Deltaclub Melloni

  • sede in Tizzano Val Parma (Parma), Via Roma 1.
  • www.deltaeparapendio.it
  • tel. Cell. 347/1056117
  • e-mail info@deltaeparapendio.it

Per informazioni sulla fruizione delle aree e sulla pratica del volo libero l’utenza deve rivolgersi all’Associazione come sopra indicato.

Art. 3 Accesso e Fruizione

  • L’accesso e la fruizione dell’area sono permessi esclusivamente per la pratica della disciplina del volo da diporto o sportivo senza motore nel rispetto dalla legge n.106/85 disciplinata dal D.P.R. n. 133/10 e dal vigente Regolamento Tecnico-Operativo dell’AeCI.
  • Accedono all’area di decollo esclusivamente i piloti in possesso dell’attestato di volo rilasciato dall’Aero Club d’Italia (AeCI) in corso di validità, dell’assicurazione per danni a terzi e del casco protettivo.
  • L’accesso e la fruizione all’area sono permessi dall’alba al tramonto e per tutto l’anno salvo interdizione al volo disposte dall’ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo).
  • L’accesso e la fruizione dell’area come campo-scuola sono permessi solo con accompagnamento di istruttori e aiuto istruttori che operano in una scuola certificata dall’AeCI. Gli allievi devono essere regolarmente iscritti a corsi e avere copertura assicurativa nell’ambito di una scuola.
  • Il comportamento degli utenti deve essere sempre tale da salvaguardare la propria e l’altrui sicurezza.

Art. 4 Atterraggi ufficiali

L’atterraggio è autorizzato solo nelle aree segnalate nell’apposita segnaletica installata nelle aree di decollo ed ogni responsabilità in merito alla scelta di atterraggi alternativi rimane in capo all’utente.

Art. 5 Altre disposizioni

  • E’ vietato parcheggiare gli automezzi in prossimità delle aree di decollo e nel mezzo della carreggiata.
  • E’ vietato buttare carte e rifiuti.
  • E’ vietato accendere fuochi.
  • E’ vietato ogni genere di schiamazzo e di attività in contrasto con la quiete, il rispetto ambientale e le finalità di utilizzo dell’area di decollo.
  • Gli utenti si impegnano a lasciare libero accesso ai soccorsi di emergenza e agli operatori impegnati nella manutenzione dell’area.
  • Gli utenti dovranno attenersi alle disposizioni indicate in loco dalla segnaletica installata. L’Associazione Volo Libero Paraclub Monte Caio-Deltaclub Melloni declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone e cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.
  • L’accesso alle aree di decollo è limitato ai soli fruitori dell’infrastruttura. Si avverte che sono in vigore le direttive di fruizione della “Rete escursionistica dell’Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche (REER)” e del Piano Territoriale Paesistico Regionale per rigorose limitazioni ai mezzi motorizzati su percorsi fuoristrada ivi compresi i sentieri, le mulattiere e le strade forestali. Si richiama quindi l’attenzione sull’inopportunità di usi impropri della viabilità minore incompatibili con l’ambiente, arrecanti disturbo sia alle attività lavorative che alla pratica escursionistica, nonché a loro volta dannosi per le stesse infrastrutture.
  • Si rammenta che la flora e i prodotti del sottobosco della Regione Emilia-Romagna sono tutelati dalla L.R. n. 2/77 mentre la raccolta dei funghi è disciplinata dalla L.R. n. 6/96. I testi sono consultabili sul sito www.regione.emilia-romagna.it

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